8 Gennaio 2025

Ill.mi Avvocati,

alla luce delle ultimissime novità legislative in materia penale, la Camera Penale di Lanciano, al fine di agevolare i Colleghi, ha ritenuto opportuno riassumere le novità introdotte.

1)      Nuova modalità di deposito degli atti penali

Il 30.12.2024 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Giustizia n° 206/2024 del 27/12/2024 intitolato “Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n° 217 in materia di processo penale telematico”. (24G00226) (GU Serie Generale n. 304 del 30-12-2024), entrato in vigore il 30.12.2024, data della pubblicazione, che ha radicalmente modificato le modalità di deposito degli atti penali, eliminando quasi del tutto i tre binari ad oggi consentiti per i depositi (Pec, PTT, cartaceo) e introducendo l’obbligo di deposito unicamente tramite il Portale del Processo Penale Telematico, salvo alcune eccezioni.

Tra le novità più rilevanti, si segnala che ai sensi dell’art. 1 c. 1, dal 1° gennaio 2025, quindi, è diventato obbligatorio, per gli Avvocati (abilitati esterni), il deposito esclusivamente tramite Portale di tutti gli atti destinati a Procura, Tribunale e GIP.

Il comma 3 fa salva la possibilità di depositare con modalità non telematiche (ossia cartaceo e PEC) atti relativi a procedimenti cautelari personali e reali sino al 31 dicembre 2025.

Il comma 4 rinvia al 31 marzo 2025 l’obbligo del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di cui al libro VI, titolo I (abbreviato), titolo III (giudizio direttissimo), titolo IV (giudizio immediato), ivi dunque comprese le impugnazioni.

Il comma 5 rinvia al 1° gennaio 2027 l’obbligo di deposito telematico per tutte le restanti AG (Giudice di Pace, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Tribunale per i minorenni, Tribunale di sorveglianza, Corte di appello, Procura generale presso la Corte di appello, Corte di Cassazione, Procura generale presso la Corte di Cassazione.

Le impugnazioni ordinarie di merito e le liste testi devono, quindi, essere depositate esclusivamente tramite portale, mentre le deroghe previste, contenute al comma 2 del Decreto 206/2024, sono solo ed esclusivamente per gli “abilitanti interni”, ovvero magistrati e personale di cancelleria.

A tal proposito, come ha immediatamente segnalato l’UCPI nel comunicato del 31 dicembre 2024, allegato:

È doveroso un immediato intervento che assicuri la possibilità di depositare anche con modalità non telematiche gli appelli e tutti gli atti soggetti a termini perentori. Il processo penale telematico può essere attuato unicamente nel rispetto del pieno ed effettivo diritto di difesa”.

Per conoscere tutte le novità introdotte, in allegato si inviano il testo del Decreto, la nota della Giunta dell’UCPI e uno schema riepilogativo messo a disposizione dall’Avv. Federico Bardelle del Foro di Rovigo.

2)      Novità in materia di spese di giustizia

 La Legge Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024), in vigore dal 1° gennaio, al comma 815 dell’art. 1 ha introdotto un’importante novità in materia di spese di giustizia.

In particolare, è stato modificato l’art. 269 del DPR 115/2002 prevedendo:

– al comma 1: “Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell’allegato n. 8 del presente testo unico.”;

– al comma 1-bis: “Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi”.

É stato inserito l’art. 269-bis che disciplina il “Diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale” stabilendo che “Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell’allegato n. 8 del presente testo unico”.

L’allegato 8 è stato modificato e prevede ora il pagamento di diritti forfettizzati a seconda delle modalità di rilascio e tipo di supporto: Euro 25 per riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD) ed Euro 8 per ogni trasmissione di dati con modalità telematica (tramite posta elettronica, PEC o portali).

Come commentato dalla Nota della Giunta UCPI del 29.12.2024 “Inizia così a concretizzarsi l’impegno dell’Unione, teso verso l’effettività dell’esercizio del diritto di difesa, affinché -in attesa dell’entrata a regime del fascicolo informatico che permetterà ai difensori, a discovery avvenuta, di estrarre gratuitamente ed in autonomia duplicati di atti e documenti- fosse abbattuto e razionalizzato il costo della copie.

Si abbandona, finalmente, per le trasmissioni telematiche l’anacronistico sistema del calcolo del diritto “a pagina” che -nell’impossibilità attuale di selezionare da remoto le parti di fascicolo di interesse- costringeva chi voleva ottenere presso il proprio studio atti e documenti tramite il TIAP a pagare cospicue cifre per l’intero (comprese parti non di interesse) e, soprattutto, non sarà più dovuta l’irragionevole cifra di € 327,56 per la copia di supporti CD.

UCPI proseguirà il suo impegno nel monitoraggio della corretta ed uniforme applicazione delle norme sul territorio, cercando altresì -e sempre in attesa della piena operatività del fascicolo informatico- di migliorarle ulteriormente con particolare attenzione alle trasmissioni di atti e documenti costituiti da poche pagine dei quali, comunque, rimane consentito il rilascio di copia cartacea secondo il tradizionale sistema di calcolo dei diritti da corrispondere”.

Rimane logicamente ferma la possibilità del rilascio di copia cartacea secondo il tradizionale sistema di calcolo dei diritti da corrispondere.

Sperando di aver dato un contributo utile, invio i più cordiali saluti.

Il Presidente

Avv. Marta Di Nenno

CAMERA PENALE DI LANCIANO

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Modificato: 24 Marzo 2025