3 Ottobre 2024
Per i provvedimenti dell’Autorita’ Giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione e’ eseguita, in deroga alla previsione di cui all’articolo 16, comma 1,
a prescindere dal pagamento dell’imposta. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell’imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo e’ divenuto esecutivo. L’avviso di liquidazione per la richiesta dell’imposta e’ notificato anche alle
altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell’imposta se l’azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell’imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.
Si allega la versione in .pdf della numero della Gazzetta nel quale è stato pubblicato il ridetto decreto legislativo n. 139 del 18/09/2024 concernente “disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA” entrato in vigore in data 03.10.2024.
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Modificato: 11 Ottobre 2024