24 Agosto 2022

Formazione professionale

Con delibera 13 luglio 2007 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il Regolamento della Formazione Professionale Continua (FPC) di cui è riportato di seguito un estratto.

L’avvocato iscritto all’albo ed il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica hanno l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale partecipando alle attività di formazione proposte e/o accreditate dagli Ordini Forensi o dal CNF.no frequentare almeno 10 crediti nel settore dichiarato (es. diritto tributario).
Il periodo di valutazione dell’obbligo formativo decorre dal 1 gennaio dell’anno solare successivo a quello d’iscrizione all’albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica. Periodo di valutazione: triennio Unità di misura FPC: credito formativo I crediti si maturano attraverso: partecipazione agli eventi formativi attività formative: lezioni in scuole forensi, pubblicazioni in materia giuridica, partecipazione alle commissioni di esami di Stato, altre attività di studio personali esoneri (proporzionali alla durata dell’interruzione): per gravidanza, malattia, interruzione professionale, anzianità di iscrizione MATERIE OBBLIGATORIE.
Per ciascun triennio formativo sono fissati i crediti minimi che devono essere maturati nelle materie obbligatorie e cioe’ in deontologia, ordinamento previdenziale e ordinamento professionale TRIENNIO FORMATIVO E CREDITI MINIMI A seconda dell’anno iniziale del proprio triennio formativo, ciascun iscritto deve conseguire un minimo di crediti annuali e triennali (complessivi) e nelle materie obbligatorie come dal seguente prospetto.

 

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Modificato: 8 Maggio 2024