24 Agosto 2022

Formazione professionale

Con delibera 13 luglio 2007 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il Regolamento della Formazione Professionale Continua (FPC) di cui è riportato di seguito un estratto.

L’avvocato iscritto all’albo ed il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica hanno l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale partecipando alle attività di formazione proposte e/o accreditate dagli Ordini Forensi o dal CNF.no frequentare almeno 10 crediti nel settore dichiarato (es. diritto tributario).
Il periodo di valutazione dell’obbligo formativo decorre dal 1 gennaio dell’anno solare successivo a quello d’iscrizione all’albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica. Periodo di valutazione: triennio Unità di misura FPC: credito formativo I crediti si maturano attraverso: partecipazione agli eventi formativi attività formative: lezioni in scuole forensi, pubblicazioni in materia giuridica, partecipazione alle commissioni di esami di Stato, altre attività di studio personali esoneri (proporzionali alla durata dell’interruzione): per gravidanza, malattia, interruzione professionale, anzianità di iscrizione MATERIE OBBLIGATORIE.
Per ciascun triennio formativo sono fissati i crediti minimi che devono essere maturati nelle materie obbligatorie e cioe’ in deontologia, ordinamento previdenziale e ordinamento professionale TRIENNIO FORMATIVO E CREDITI MINIMI A seconda dell’anno iniziale del proprio triennio formativo, ciascun iscritto deve conseguire un minimo di crediti annuali e triennali (complessivi) e nelle materie obbligatorie come dal seguente prospetto.

Triennio 2008-2010 (transitorio): 50 crediti formativi da conseguire dei quali almeno 6 nelle materie obbligatorie e con un minimo di: 9 crediti per il primo anno formativo (2008) 12 crediti per il secondo anno formativo (2009) 18 crediti per il terzo formativo (2010);

Triennio 2009-2011 (transitorio): 68 crediti formativi da conseguire dei quali almeno 9 nelle materie obbligatorie e con un minimo di: 12 crediti per il primo anno formativo (2009) 18 crediti per il secondo anno formativo (2010) 20 crediti per il terzo anno formativo (2011);

Triennio 2010-2012 (transitorio): 83 crediti formativi da conseguire dei quali almeno 12 nelle materie obbligatorie e con un minimo di: 18 crediti per il primo anno formativo (2010) 20 crediti per il secondo anno formativo (2011) 20 crediti per il terzo formativo (2012);

Triennio 2011-2013: 90 crediti formativi da conseguire dei quali almeno 15 nelle materie obbligatorie e con un minimo di: 20 crediti per il primo anno formativo (2011) 20 crediti per il secondo anno formativo (2012) 20 crediti per il terzo formativo (2013) ATTIVITA’ PREVALENTE Dal 1 settembre 2008, gli iscritti che comunicheranno l’attivita’ prevalente, dovranno frequentare almeno 10 crediti nel settore dichiarato (es. diritto tributario).

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Modificato: 24 Agosto 2022